Superbonus 110%
Superbonus 110%, tutti i lavori di riqualificazione energetica: cappotto termico, caldaie, fotovoltaico
RIQUALIFICAZIONE EDIFICI CON POSSIBILITA’ DI CESSIONE DEL CREDITO LAVORI A COSTO ZERO PER I CITTADINI.
INTERVENTI PRINCIPALI
(solo in caso di prima casa)
PER RIQUALIFICAZIONE ABITAZIONI SINGOLE O IN CONDOMINIO
ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO PER ALMENO IL 25% DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE.
INCENTIVO MASSIMO € 60.000 AD UNITA’ IMMOBILIARE
NEL CASO DI CONDOMINI CON IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATO
- SOSTITUZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E FORNITURA ACQUA CALDA SANITARIA CON IMPIANTI A CLASSE ENERGETICA A (POMPE DI CALORE O IBRIDI), ANCHE ABBINATI AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI (INCLUSA BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO)
INCENTIVO MASSIMO € 30.000 AD UNITA’ IMMOBILIARE
NEL CASO DI EDIFICI UNIFAMILIARI
- SOSTITUZIONE IMPIANTO PER IL RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E FORNITURA ACQUA CALDA SANITARIA CON IMPIANTI A CLASSE ENERGETICA A (POMPE DI CALORE O IBRIDI) ANCHE ABBINATI AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI.(INCLUSA BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO)
INCENTIVO MASSIMO € 30.000 AD UNITA’ IMMOBILIARE.
INTERVENTI A CONTORNO
SE VIENE FATTO ALMENO UNO DEGLI INTERVENTI CARDINE CITATI IN PRECEDENZA, AD ESSO POSSONO ESSERE ABBINATI UNO O PIU’ TRA I SEGUENTI INTERVENTI MANTENENDO L’ALIQUOTA DELLA DETRAZIONE AL 110%:
- IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANCHE CON BATTERIA;
- COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI;
- SERRAMENTI E INFISSI;
- SCHERMATURE SOLARI;
- CALDAIE CONDENSAZIONE;
- POMPE DI CALORE;
- SCALDACQUA A PDC;
- COIBENTAZIONE INVOLUCRO
- COLLETTORI SOLARI
- GENERATORI IBRIDI
- SISTEMI BUILDING AUTOMATION
- MICROCOGENERATORI
- RIQUALIFICAZIONE GLOBALE
- CALDAIE A BIOMASSA;
TALI INTERVENTI DEVONO ASSICURARE IL MIGLIORAMENTO DI ALMENO DUE CLASSI ENERGETICHE DELL’EDIFICIO
INTERVENTI SISMICI
RIENTRANO NEL SUPERBONUS ANCHE GLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO EFFETTUATI SINGOLARMENTE O ABBINATI AD IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’art. 16 del Decreto-legge del 04/06/2013 n. 63 (Ecobonus) esplicita che la detrazione dall'imposta lorda per unita' immobiliare è consentita per un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro. (nel decreto rilancio attendiamo specifiche in merito)
DOVE POSSONO ESSERE FATTI QUESTI INTERVENTI?
- SU UNITA’ IMMOBILIARI O EDIFICI UNIFAMILIARI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE;
- CONDOMINI;
- SU ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI (IACP);
Approfondimenti
- Per la cessione del credito o sconto in fattura, dovrà essere rilasciato un visto di conformità dei lavori da i responsabili di assistenza fiscale (ad esempio associazioni sindacali);
- Il miglioramento energetico e/o sismico dovrà essere asseverato da professionisti certificati;
- Le spese per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità sono anch’esse detraibili.
ALTRA IMPORTANTE NOVITA’:
Su tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia -ex art. 16 bis del DPR 917/86, che riportiamo di seguito, e su quelli di efficienza energetica (che abbiamo citato in precedenza), sui quali non sarà possibile richiedere il superbonus, viene consentita la possibilità di effettuare la cessione del credito del 50% o 65% all’azienda fornitrice:
Elenco interventi:
- Ristrutturazione edilizia;
- Sostituzione infissi;
- Acquisto impianto fotovoltaico;
- Sostituzione Impianti tecnologici (solare termico, caldaie, pompe di calore, ecc..);
- Acquisto elettrodomestici;
Tags: Superbonus 110%, RisparmioEnergetico, Ecobonus, Sismabonus